Sulla competenza della Giunta comunale a disporre la revoca dell’aggiudicazione provvisoria

Redazione Scientifica
22 Agosto 2016

Non è configurabile l'incompetenza della Giunta comunale ad adottare un provvedimento che delibera di non procedere all'aggiudicazione definitiva di un appalto...

Non è configurabile l'incompetenza della Giunta comunale ad adottare un provvedimento che delibera di non procedere all'aggiudicazione definitiva di un appalto, e dunque, secondo il criterio argomentativo dell'inclusione, a revocare l'aggiudicazione provvisoria; infatti, la Giunta comunale, ai sensi degli artt. 48, comma 2, e 107, commi 1 e 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.) è l'organo con funzioni essenzialmente di amministrazione attiva ed attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (in termini, ex multis, Cons. St., Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2261).

La revoca dell'aggiudicazione provvisoria non è una scelta programmatica, espressione di indirizzo politico dell'ente (perciò di competenza del consiglio comunale) ma è un provvedimento di gestione amministrativa di competenza della giunta, seppure secondo le scelte programmatorie adottate a monte dal consiglio comunale.

La revoca dell'aggiudicazione provvisoria ha natura di decisione gestionale non ordinaria, onde è da escludere che il provvedimento sia di spettanza dirigenziale (CGA Sicilia, Sez. cons., 3 giugno 1999, n. 232), né essa rientra nella competenza del seggio di gara, atteso che questo, con l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici, esaurisce la propria funzione, limitata alle operazioni di supporto tecnico nella scelta dell'appaltatore (così Cons. St.,Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1496).

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