Sulla latitudine della dichiarazione relativa agli obblighi dichiarativi su errori professionali nel Codice 2006 e sulla sussistenza dell’errore

Redazione Scientifica
22 Agosto 2017

Deve escludersi che l'art. 38, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 163 del 2006...

Deve escludersi che l'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 esprima un principio di “onnicomprensività della dichiarazione”, tale per cui il concorrente a una pubblica gara sarebbe tenuto a dichiarare qualunque circostanza che sia potenziale sintomo di inesatti adempimenti contrattuali, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare tali circostanze con la maggiore possibile ampiezza di strumenti conoscitivi, atteso che tale disposizione, ispirata ad evidenti ragioni di sicurezza giuridica e di affidabilità dei candidati contraenti, assegna alle stazioni appaltanti specifici poteri (peraltro non tipizzati nei loro precisi contorni) per accertare l'eventuale precedente commissione di “gravi errori professionali” negli appalti pubblici.

In relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006, la necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori o omissioni del progetto esecutivo costituisce indice di un “errore grave nell'esercizio dell'attività professionale” solo nell'ipotesi in cui le varianti stesse eccedano il limite quantitativo del quinto.

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