L’iscrizione nel casellario informatico è “atto dovuto” da parte dell’ANAC

22 Settembre 2016

L'iscrizione nel casellario informatico costituisce un “atto dovuto” da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con conseguente applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 ai fini della lamentata mancata considerazione dell'apporto alla partecipazione procedimentale.
Il TAR Lazio, conformandosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza più recente, ha ribadito che l'iscrizione nel casellario informatico costituisce un “atto dovuto” da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quale atto avente contenuto di “pubblicità/notizia”, funzionale a rendere edotto il mercato dei presupposti di fatto relativi ai dati dell'impresa interessata (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 26 aprile 2016, n. 4751; Id., Sez. III, 17 marzo 2016, n. 3329). Secondo il Collegio, tale principio opera a maggior ragione laddove l'annotazione in questione sia disposta, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.p.r. n. 207 del 2010, «considerabile quale norma generale “di chiusura”». Di conseguenza, la natura di “atto dovuto”, nei termini sopra precisati, consente l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 ai fini della lamentata mancata considerazione dell'apporto alla partecipazione procedimentale.

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