Sulla necessaria coerenza dell’iscrizione nel registro delle imprese rispetto all’oggetto dell’appalto

Redazione Scientifica
16 Settembre 2016

Ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006, nelle gare pubbliche indette per l'affidamento di appalti...

Ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006, nelle gare pubbliche indette per l'affidamento di appalti, l'iscrizione del partecipante alla Camera di Commercio e la sua coerenza rispetto al contenuto contrattuale è requisito di ammissione, perché consente di verificare la corrispondenza dell'oggetto dell'iscrizione con quello dell'appalto e, di conseguenza, la specifica idoneità dei contraenti (cfr. Cons. St, Sez. V, 6 giugno 2016, n. 2384).

Ove la legge di gara preveda l'obbligo, in capo a ciascun concorrente, di dichiarare «l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento», tale prescrizione attiene ai requisiti soggettivi per partecipare alla gara, il cui difetto comporta, ex se, la esclusione, indipendentemente dalla previsione nella legge di gara, in quanto tale carenza integra la previsione di cui all'art. 46, n. 1-bis,d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, venendo in considerazione, appunto, la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta (cfr., in termini, Cons. St. n. 2384 del 2016, cit.; TAR Veneto, Sez. I, 23 luglio 2013, n. 853).

La sentenza, infine, revoca in dubbio la possibilità di ricorrere all'avvalimento per surrogare la mancata iscrizione presso la Camera di Commercio per l'attività richiesta dalla legge di gara, rilevando che, comunque, nel caso di specie, il contratto di avvalimento non riguardava in alcun modo detta iscrizione.

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