Sulla partecipazione dei privati ai procedimenti sanzionatori avviati dall’Anac

22 Settembre 2017

L'Anac è tenuta a considerare le memorie presentate dai privati nei procedimenti sanzionatori avviati sulla base delle segnalazioni delle Stazioni appaltanti ex art. 38, comma 1-ter , d.lgs. n. 163 del 2006.

Il TAR Lazio chiarisce che sussiste in capo all'ANAC l'obbligo di tener conto delle eventuali memorie difensive depositate dai privati nei procedimenti sanzionatori avviati da tale Autorità sulla base delle segnalazioni operate dalle Stazioni appaltanti ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.

Come si ricorda nella sentenza, infatti, l'obbligo dell'Anac di prendere in considerazione gli scritti difensivi prodotti dai soggetti segnalati discende de plano dall'art. 8, comma 12, d.P.R. n. 207 del 2010, il quale stabilisce espressamente che «per l'inserimento dei dati nel casellario, l'Autorità assicura, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze, la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge n. 7 agosto 1990, n. 241». E, quindi, tra queste anche dell'art. 10 di tale ultima legge, che, come noto, dispone che gli interessati hanno diritto di «presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Né può dirsi, come hanno tentato di sostenere i difensori dell'Anac in giudizio, che nei procedimenti in questione sia possibile a priori escludere l'efficacia causale degli eventuali argomenti contenuti nelle memorie non considerate. Il potere esercitato dall'Anac, come ha espressamente sottolineato il TAR Lazio, è infatti «connotato da margini, seppur limitati, di discrezionalità» che, come tali, impongono di «tenere comunque conto degli elementi di valutazione introdotti dal privato».

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