Criterio del massimo ribasso e obbligo di motivazione

22 Settembre 2017

La Stazione appaltante deve palesare già nel bando le ragioni per cui ha optato per il criterio del minor prezzo.

Dopo aver escluso che il vizio di omessa motivazione possa essere fatto rientrare nel cono d'ombra del comma 2 dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, la IV sezione del TAR Lombardia ha ritenuto illegittima la mancata specificazione nel bando di gara delle ragioni che hanno indotto la Stazione appaltante a optare in esso per il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in luogo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Infatti, come prescritto dall'art. 95 del nuovo codice degli appalti, qualora le amministrazioni optino per il «criterio del minor prezzo» le stesse sono tenute a «da(rne) adeguata motivazione». E siffatta «adeguata motivazione», secondo il TAR Lombardia, deve essere necessariamente palesata nello stesso Bando con cui viene indetta la gara, non potendo tale (imprescindibile) adempimento essere posticipato al momento dell'aggiudicazione (in tal senso cfr. Linee guida ANAC n. 2 del 2016 e TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 13 dicembre 2016, n. 12439).

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