Inapplicabilità del principio di “equivalenza” nei casi di inidoneità del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche indicate dalla P.A.

Redazione Scientifica
22 Novembre 2016

Il principio di equivalenza che riguarda le specifiche tecniche di cui all'art. 68 d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone...

Il principio di equivalenza che riguarda le specifiche tecniche di cui all'art. 68 d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto e non già un'inidoneità di quest'ultimo rispetto alle specifiche indicate dall'Amministrazione e poste a base di gara e trova applicazione nel senso che qualora siano inserite nella lex di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio, a un brevetto), per favorire la massima partecipazione, deve essere data la possibilità della proposta che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti. Il principio dell'«equivalenza« è vincolante per l'Amministrazione qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti; tale indicazione deve essere accompagnata già nel bando dall'espressione «o equivalente», ciò in quanto le indicazioni di gara devono rispettare un criterio di conformità sostanziale e non formale.

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