Divieto di modifica e/o integrazione della disciplina di gara mediante chiarimenti autointerpretativi

Marco Calaresu
22 Novembre 2016

La pubblica amministrazione non può modificare e/o integrare la disciplina di gara mediante chiarimenti autointerpretativi in quanto tale condotta determinerebbe una sostanziale disapplicazione della lex specialis. In tale prospettiva, la possibilità di fornire chiarimenti è ammessa nei limiti in cui gli stessi contribuiscono, con una interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio ma non anche quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunge ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso. E ciò in quanto, diversamente, si violerebbe il rigoroso canone formale della lex specialis posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost.

Con sentenza in forma semplificata il TAR ha accolto il ricorso con il quale un concorrente ha contestato la propria esclusione dalla gara, avente ad oggetto la fornitura di fili di sutura naturali e sintetici, per mancato raggiungimento del punteggio minimo in tema di offerta il quale, tuttavia, non era previsto nella documentazione di gara (bando e disciplinare) ma era stato introdotto dalla stazione appaltante in corso di gara.

Sul punto il Collegio dichiara la fondatezza del ricorso sotto l'assorbente profilo secondo cui in sede di gara la pubblica amministrazione non può, mediante chiarimenti autointerpretativi, modificare o integrare la disciplina di gara, così pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della lex specialis di gara.

Ciò posto, il TAR enuclea i confini dei chiarimenti formulabili dalla stazione appaltante in corso di gara. Questi ultimi, infatti, sono ammissibili se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio ma non anche quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunge ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso. E ciò in quanto si violerebbe, in siffatta evenienza, il rigoroso canone formale della lex specialis posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. Tale principio, conclude il Collegio, è pacificamente applicabile al caso di specie in quanto la stazione appaltante ha introdotto un nuovo criterio di gara omettendo di procedere a una nuova pubblicazione e, soprattutto, omettendo di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle relative offerte.

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