Obbligo del socio unico di dichiarare un precedente inadempimento contrattuale

Redazione Scientifica
23 Gennaio 2017

Il CGA, dopo avere chiarito che l'iscrizione nel registro delle imprese...

Il CGA, dopo avere chiarito che l'iscrizione nel registro delle imprese (del passaggio delle quote sociali da un soggetto ad un altro) si risolve in una forma di “pubblicità-notizia”, e non ha efficacia costitutiva della fattispecie traslativa della titolarità, ha ritenuto motivo di esclusione la mancata dichiarazione, rectius la dichiarazione infedele di assenza, da parte del socio unico della società aggiudicataria di una condanna (non definitiva per intervenuta prescrizione) a carico dello stesso al risarcimento dei danni provocati ad altra Azienda Sanitaria in occasione dell'esecuzione di un precedente appalto riguardante la gestione di rifiuti ospedalieri pericolosi (id est: di un appalto avente ad oggetto, almeno in parte, prestazioni analoghe a quelle relative all'appalto per cui è causa), trattandosi di circostanza sussumibile tra quelle di cui all'art. 38, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 (« i soggetti che, secondo motivata valutazione della Stazione appaltante, abbiano commesso una grave negligenza o agito in mala fede nell'esecuzione di precedenti appalti affidati dalla medesima Stazione appaltante; o che abbiano precedentemente commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale»).

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