L’erronea richiesta di documenti ex art. 48, comma 2, non può essere intesa come un ritiro in autotutela di una precedente esclusione

Anton Giulio Pietrosanti
23 Gennaio 2017

La richiesta di documenti ex art. 48, comma 2, nei confronti di un concorrente (escluso) non può essere intesa come un ritiro in autotutela della sua precedente esclusione, sicché il medesimo concorrente non può ricorrere avverso quest'ultima (oltre il termine decadenziale) e contro la successiva aggiudicazione dell'appalto.

A seguito del decorso del termine per impugnare l'esclusione da una gara, il concorrente escluso presenta ricorso contro l'esclusione stessa e la successiva aggiudicazione dell'appalto, ritenendo che l'aver ricevuto dalla stazione appaltante la richiesta di documenti ex art. 48, comma 2, denoti un ritiro in autotutela della sua precedente esclusione. Il Collegio respinge il ricorso rilevandone sia l'irricevibilità nella parte in cui impugna tardivamente l'esclusione, sia l'inammissibilità per difetto di legittimazione laddove contesta l'aggiudicazione disposta a favore di un altro concorrente. Secondo il Collegio non si può, infatti, recuperare «la legittimazione al ricorso» ipotizzando che l'erronea richiesta dei documenti a comprova dei requisiti, formulata dall'amministrazione al concorrente escluso, rappresenti un atto (implicito di ritiro) in autotutela della sua precedente esclusione.

La sentenza si segnala anche perché dichiara irricevibile la censura con cui il ricorrente contesta la legittimità di alcune clausole della lex specialis che, in quanto immediatamente escludenti, vanno impugnate ab origine, senza attenderne la concreta applicazione mediante l'esclusione dalla gara.

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