Le risultanze del DURC sono censurabili incidenter tantum dal giudice amministrativo

Guido Befani
23 Febbraio 2017

L'esame sulla regolarità delle risultanze della documentazione prodotta dall'ente previdenziale non è precluso al giudice amministrativo, che potrà compiere un accertamento puramente incidentale, ai sensi dell'art. 8 c.p.a., sulla regolarità del rapporto previdenziale anche ai fini di una celere ed efficace tutela giurisdizionale.

La sentenza ha affrontato la questione relativa all'accertamento incidentale della regolarità del DURC, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara.

A tale fine il collegio ha rilevato come, nonostante la natura di dichiarazione di scienza attribuibile al DURC, che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, all'interno di un giudizio avente ad oggetto l'affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture. questa natura non preclude per il giudice amministrativo l'esame sulla regolarità delle risultanze della documentazione prodotta dall'ente previdenziale.

Per il collegio, infatti, la possibilità per l'operatore di impugnare le determinazioni cui è giunta la stazione appaltante, all'esito dell'accertamento sulla regolarità contributiva, (sollevando eventuali profili di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, qualora contesti le determinazioni derivanti dall'esito dell'attività valutativa) appare giustificabile dalla possibilità, per il giudice amministrativo, di compiere un accertamento puramente incidentale, ai sensi dell'art. 8 c.p.a., sulla regolarità del rapporto previdenziale.

L'ambito della cognizione del giudice amministrativo, in ultima analisi, concernerebbe pertanto l'attività provvedimentale successiva e consequenziale alla produzione del DURC da parte dell'ente previdenziale, perché l'operatore privato, nel giudizio instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa, non censura direttamente l'erroneità del contenuto del DURC, ma solamente le statuizioni successive della stazione appaltante, derivanti dalla supposta erroneità del DURC.

Per tali ragioni, e anche in un'ottica di effettività della tutela, per il collegio risulta doverosa la concentrazione della verifica circa la regolarità della documentazione contributiva, ancorché effettuata in via incidentale, in capo ad un'unica autorità giudiziaria, nella specie il giudice amministrativo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.