ANAC, schema di regolamento sulla vigilanza collaborativa ex art. 213 comma 3 lett. h) d.lgs. n. 50 del 2016

10 Marzo 2017

Il 28 febbraio 2017, l'ANAC ha posto in consultazione lo schema di Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. h) d.lgs. n. 50 del 2016. La consultazione si è chiusa il 10 marzo 2017.

Sul sito dell'ANAC viene evidenziato che «la vigilanza collaborativa è stata prevista per la prima volta in via esclusivamente regolamentare nell'ambito dell'art. 4, del precedente Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi», dell'Autorità, pubblicato nella G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, sulla base del modello di Expo-Milano.

Trattasi di una forma particolare di verifica preventiva, finalizzata a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore.

Il nuovo assetto normativo appare più funzionale a garantire che le attività di vigilanza preventiva vengano svolte in modo efficace e che si concentrino su opere pubbliche o servizi effettivamente problematici sotto il profilo della scelta della migliore procedura selettiva, della gestione di ogni fase della stessa fino all'aggiudicazione definitiva, nonché degli operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione. Per tale ragione si rende necessario il superamento della precedente indicazione regolamentare con previsioni di maggiore dettaglio.

Inoltre, sulla base dell'esperienza maturata nei due anni di applicazione dell'istituto, si è ritenuto di recepire nello schema di Regolamento oggetto di consultazione le prassi applicative della vigilanza sviluppatesi nell'ambito dell'attuazione dei molteplici Protocolli di Vigilanza Collaborativa sottoscritti con le stazioni appaltanti, cercando di preservare, al contempo, l'ormai acquisita snellezza procedimentale e la tempestività d'intervento.

Alla luce dei principi generali stabiliti dalla l. n. 241 del 1990, lo schema di Regolamento si articola in modo da:

a) Definire una griglia di presupposti per la valutazione di ammissibilità delle istanze di vigilanza collaborativa, in attuazione della previsione dell'art. 213, comma 3, lett. h), d.lgs. n. 50 del 2016, in base alla quale l'attività di vigilanza collaborativa deve essere svolta “per affidamenti di particolare interesse”;

b) Descrivere il procedimento attraverso il quale si svolge l'azione di vigilanza collaborativa, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di attivazione e di espletamento della vigilanza sulle singole gare previa stipula con le stazioni appaltanti interessate di Protocolli di Vigilanza Collaborativa;

c) Indicare la tipologia di atti dell'Autorità – Osservazioni – che vengono emanati a conclusione dell'attività di vigilanza;

d) Garantire un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di massima celerità dell'azione di vigilanza collaborativa, che implica un procedimento semplificato e le garanzie del contraddittorio.

e) Definire gli opportuni raccordi con l'esercizio di altre forme di vigilanza da parte dell'Autorità.

Nella redazione dello schema di Regolamento sono state tenute in considerazione le indicazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato sulla regolamentazione dell'azione di vigilanza generale dell'Autorità (Cons. St., parere n. 2777 del 28 dicembre 2016).

L'Autorità ha chiuso la consultazione avviata con gli operatori il 10 marzo 2017.

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