L’informazione interdittiva antimafia necessita della sussistenza di plurimi e specifici elementi indiziari, caratterizzati dai requisiti dell’attualità e dell’obiettiva e univoca significatività

Francesco Pignatiello
23 Maggio 2016

Affinché l'informativa interdittiva antimafia sia legittima è necessario che dagli elementi su cui la stessa si fonda emerga l'inequivoca possibilità dell'organizzazione criminosa di condizionare le scelte e gli indirizzi sociali del soggetto nei confronti della quale l'informativa viene adottata.

Il TAR, dopo aver ricostruito puntualmente gli approdi della giurisprudenza sui tratti caratterizzanti l'istituto dell'informativa interdittiva prefettizia, ha affermato che per la legittimità della stessa occorre l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata, al fine di salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto.

Pertanto, deve ritenersi illegittima un'informativa fondata su circostanze sprovviste del necessario carattere dell'attualità e su elementi che difettano di un'obiettiva e univoca significatività: i fatti allegati devono essere idonei a dimostrare il tentativo di infiltrazione e l'inequivoca possibilità dell'organizzazione criminosa di condizionare le scelte e gli indirizzi sociali.

Nella specie, il TAR ha annullato l'informativa impugnata rilevando che gli elementi raccolti dall'amministrazione risultano quantomeno dubbi e necessitano di un maggiore approfondimento istruttorio, potendo costituire al più un punto di partenza di uno sviluppo investigativo, non essendo stati evidenziati elementi concreti che possano fondare il giudizio di contiguità.

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