Subprocedimento di verifica dell’anomalia: ancora sui limiti dei giustificativi

23 Maggio 2017

I giustificativi presentati nel corso del subprocedimento di verifica dell'anomalia sono uno strumento per verificare l'affidabilità del prezzo proposto dall'impresa, attraverso l'analisi del costi, ma non integrano la volontà di obbligarsi, che viene invece manifestata attraverso la redazione dell'offerta tecnica e di quella economica. Ne consegue che eventuali differenze emerse tra più giustificativi elaborati dalla medesima impresa non possono ritenersi di per sé idonee a riflettersi sulle obbligazioni in cui si articola l'offerta dalla stessa presentata in sede di partecipazione alla procedura.

Con la sentenza in esame il TAR Lazio, sede di Roma, – chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'affidamento, tramite procedura negoziata su MEPA, del servizio di «manutenzione del gruppo elettrogeno del CED, dell'impianto elettrico e degli archivi compattabili per le sedi del Consiglio di Stato e degli uffici centrali della giustizia amministrativa di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli e dell'archivio esterno di via Monti della Farnesina» – torna a pronunciarsi sul subprocedimento di verifica dell'anomalia.

Secondo parte ricorrente l'impresa aggiudicataria sarebbe stata illegittimamente ammessa dalla commissione di gara, in sede di valutazione dell'anomalia, ad integrare la propria offerta modificandone aspetti essenziali quali, inter alia, il numero di ore programmate per eseguire le prestazioni previste dal capitolato, il costo orario delle persone impiegate e l'utile di impresa.

L'adito TAR, nel ricordare che i giustificativi presentati nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia sono uno strumento per verificare l'affidabilità del prezzo proposto dall'impresa, attraverso l'analisi del costi, ma non integrano la volontà di obbligarsi, che viene invece manifestata attraverso la redazione dell'offerta tecnica e di quella economica, rileva che le differenze emerse tra i due giustificativi elaborati dall'impresa aggiudicataria non appaiono idonee a riflettersi sulle obbligazioni in cui si articola l'offerta dalla medesima presentata in sede di partecipazione alla procedura (in particolare per quanto riguarda il personale impiegato e il numero delle ore da adibire al servizio). Del resto è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel subprocedimento di verifica dell'anomalia: i) l'impresa aggiudicataria può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tale da pervenire ad un aliud pro alio rispetto a quanto inizialmente offerto (Cons. St., Sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2770); ii) l'anomalia dell'offerta va verificata considerando tutte le circostanze del caso concreto poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria ed avere portato a termine un appalto pubblico, con l'unico limite del completo azzeramento del margine positivo (così, ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 15 dicembre 2016, n. 5290); iii) nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia (Cons. St., Sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501).

Tanto chiarito, pertanto, il Collegio ritiene che nel caso di specie la commissione di gara abbia operato correttamente poiché, in linea con il predetto orientamento giurisprudenziale: i) la mera rielaborazione dei giustificativi non ha né integrato né alterato l'impegno assunto dall'impresa aggiudicataria con la presentazione dell'offerta tecnica; ii) la commessa, pur dopo la rimodulazione del costo della manodopera, presenta ancora un margine di utile; iii) i giustificativi offerti dall'impresa aggiudicataria confermano – senza alcuna contestazione di parte ricorrente al riguardo – l'applicazione di condizioni economiche più favorevoli di quelle minime contrattuali (quali estrapolabili, peraltro, anche dalle tabelle ministeriali), e la clausola sociale di cui alla lex specialis garantisce il mantenimento di livelli retributivi non inferiori a quanto finora corrisposto al personale addetto al servizio dal gestore uscente.