Criteri interpretativi della c.d. clausola sociale

Giusj Simone
23 Maggio 2017

La c.d. clausola sociale, ovverosia l'obbligo in capo all'aggiudicatario di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, deve essere armonizzata e resa compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, in ragione dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza. Se così non fosse, detta clausola risulterebbe lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto.

Nel caso di specie, in cui si discute della legittimità dell'aggiudicazione di alcuni lotti nell'ambito di una gara d'appalto per l'affidamento di servizi di pulizia a canone e a richiesta, viene in rilievo l'interpretazione della c.d. clausola sociale: a dire di parte ricorrente, l'obbligo per l'aggiudicataria di «assumere il personale dipendente attualmente impiegato sull'appalto» varrebbe ad annullare i benefici derivanti dal calcolo dell'IRAP, dagli sgravi per i contributi INPS e INAIL e dalla composizione del personale dipendente formulati dall'impresa aggiudicataria nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia avviato sull'offerta dalla medesima presentata.

Al riguardo l'adito TAR rileva che la c.d. clausola sociale, ovverosia l'obbligo in capo all'aggiudicatario di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, deve essere armonizzata e resa compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, in ragione dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza. Se così non fosse, detta clausola risulterebbe lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto. La clausola sociale, cioè, deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente(cfr., in tal senso, Cons. St., Sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255).

In applicazione di tali criteri interpretativi, pertanto, il Collegio ritiene che non sussista nel caso di specie un obbligo del raggruppamento aggiudicatario di assumere il personale dipendente dell'operatore uscente alle medesime condizioni, poiché, trattandosi di gara che prevede l'affidamento di servizi con modalità di esecuzione comunque diversa da quella dei precedenti affidamenti, è senz'altro ragionevole che trovi applicazione l'art. 4, lett. b), del CCNL Pulizia – Multiservizi, il quale prevede l'ipotesi di «cessazione di appalto con modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali», con onere per l'impresa subentrante di attivarsi per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato (a differenza della ipotesi di «cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali» – prevista dal medesimo art. 4, alla lett. a) – con l'obbligo per l'impresa subentrante di assunzione senza periodo di prova).

Appare conseguentemente logica – conclude il TAR sul punto – la valutazione di attendibilità dell'offerta del raggruppamento aggiudicatario svolta dalla stazione appaltante.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.