La comunicazione di mero non accoglimento dell’offerta è privo di immediata lesività
23 Giugno 2017
Premessa l'applicabilità anche alle concessioni di servizi del rito abbreviato previsto dall'art. 120 c.p.a. per l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (cfr. Cons. St., Ad. plen., 27 giugno 2016, n. 22), il Collegio ha ritenuto che, per logico corollario, si deve ritenere applicabile alle concessioni di servizi anche la disciplina di cui all'art. 79, comma 5, d.lgs. 163 del 2006, secondo cui la comunicazione dell'aggiudicazione ad altri deve necessariamente contemplare anche il nominativo dell'aggiudicatario e la motivazione della relativa scelta. Ciò implica, secondo la Sezione, che il termine di impugnazione previsto dall'art. 120 c.p.a. non può cominciare a decorrere indipendentemente dalla piena conoscenza dell'atto lesivo e delle sue motivazioni. Qualora, come nel caso di specie, la stazione appaltante si limiti a comunicare a un concorrente che la sua offerta “non è stata accolta” senza fornire alcuna motivazione né comunicare la definitiva mancata aggiudicazione, si deve propendere, a giudizio del Collegio, per la correttezza della mancata impugnazione di tale provvedimento, in quanto privo di alcuna capacità lesiva. La lesività del comportamento dell'Amministrazione può infatti ravvisarsi solamente a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale il concorrente venga messo a conoscenza del procedimento seguito per addivenire all'esito finale del giudizio sull'offerta. Del resto, la previa conoscenza di tale provvedimento da parte del concorrente non può ritenersi dimostrata in assenza di adeguata prova fornita dalla stazione appaltante. |