La prolissità della relazione tecnica non è causa di esclusione

Paolo Provenzano
23 Giugno 2017

Non può essere esclusa dalla gara la concorrente che ha presentato la relazione illustrativa dell'offerta tecnica composta da un numero di pagine superiore a quello previsto dal bando.

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato torna ad occuparsi delle conseguenze che discendono dalla violazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis di gara che impongono ai concorrenti di redigere la relazione tecnica entro un determinato numero di pagine.

In particolare, nel caso di specie il secondo classificato lamentava l'illegittimità dell'omessa esclusione del concorrente risultato aggiudicatario, il quale aveva presentato una relazione tecnica di ben 124 pagine, a fronte del limite massimo di 30 pagine fissato dal Capitolato speciale d'appalto.

Nel confermare quanto già deciso in primo grado, la quinta Sezione ha ritenuto che siffatta divergenza non possa essere punita con l'esclusione. Come si legge, infatti, nella sentenza in questione «non può essere esclusa dalla gara la concorrente che ha presentato la relazione illustrativa dell'offerta tecnica composta da un numero di pagine superiore a quello previsto dal bando». E ciò sicuramente nelle ipotesi in cui non vi sia nella disciplina di gara una specifica previsione che punisca tale inosservanza con l'esclusione. Previsione, quest'ultima, che qualora esistente sarebbe comunque «da ritenersi nulla per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163-2006».

Dunque, la quinta Sezione, oltre a ribadire l'ovvia circostanza che l'esclusione per eccessiva lunghezza della relazione tecnica non possa essere mai disposta in caso di assenza nel bando di una causa di esclusione ad hoc (in tal senso si vedano: TAR Sardegna, Sez. I, 17 giugno 2014, n. 461 e Cons. St., Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3677), sottolinea altresì -ed è per questo che tale pronuncia è degna di nota- che una eventuale clausola di esclusione di tale tenore sarebbe comunque da ritenersi nulla, non trovando ancoraggio in alcuna previsione di legge (in termini si vedano: TAR Abruzzo, Sez. I, 1° giugno 2016, n. 344).

Sotto tale ultimo profilo la decisione di cui si discorre si discosta da quanto recentemente statuito dalla medesima quinta Sezione, che con sentenza n. 95 del 16 gennaio 2017 aveva in modo tranchat ritenuto che «non è valutabile la relazione tecnica (…) se il numero di pagine va oltre il limite dimensionale stabilito dal bando. E ciò in ossequio a “un'esigenza di speditezza e funzionalità della procedura”» (in tal senso cfr. anche TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 19 marzo 2009, n. 79).