La regolarità contributiva e la sussistenza del requisito ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006

23 Settembre 2016

La stazione appaltante non può legittimamente revocare l'aggiudicazione senza tenere in considerazione l'ultima certificazione in ordine di tempo dell'Agenzia delle Entrate, che attesti la regolarità contributiva del concorrente. Ciò anche in presenza di una precedente attestazione di ordine negativo riferita al medesimo concorrente. È escluso che la stazione appaltante possa esprimersi e scendere nel merito della gravità dell'inadempienza fiscale, la cui valutazione è rimessa in via esclusiva all'Amministrazione finanziaria competente.

Una società – risultata aggiudicataria di una gara all'esito di un primo giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo – era successivamente destinataria di un provvedimento di revoca della citata aggiudicazione. Tale revoca si fondava su una nota dell'Agenzia delle Entrate nella quale si segnalava l'esistenza di una violazione grave e definitivamente accertata degli obblighi tributari in capo alla società risultata aggiudicataria. Nel corso dell'istruttoria svolta dalla stazione appaltante, l'Agenzia delle Entrate trasmetteva un'ulteriore nota nella quale si dava atto dell'insussistenza di violazioni tributarie a carico della predetta società.

All'esito di una lunga istruttoria – nel corso della quale l'Agenzia delle Entrate emetteva una serie di note tutte attestanti la regolarità contributiva del concorrente - la stazione appaltante disponeva la revoca definitiva dell'aggiudicazione.

La ricorrente impugnava dunque i citati provvedimenti, deducendo molteplici profili di vizio tra cui la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, n. 1, lett. g) e n. 2 d.lgs. n. 163 del 2006, nonché l'eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento.

Si costituiva parte resistente evidenziando la peculiarità della vicenda esaminata determinata dalla presenza di due atti contrastanti dell'Agenzia delle Entrate, aventi il medesimo valore certificativo della regolarità o dell'irregolarità contributiva.

Il ricorso viene accolto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata afferma che «le sopravvenute attestazioni dell'Agenzia delle entrate, tutte nel segno della non configurabilità della causa di esclusione di cui è questione, siano idonee a superare quanto inizialmente segnalato dalla medesima Agenzia, risultando evidente che, all'esito di successivi approfondimenti sollecitati proprio dalla stazione appaltante, sia risultata una situazione di regolarità fiscale della deducente».

Il TAR Potenza afferma dunque che l'Amministrazione non avrebbe in alcun caso potuto prescindere dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la regolarità contributiva del concorrente atteso che quella di segno positivo era l'ultima in ordine cronologico rendendo irrilevante la precedente comunicazione della medesima Amministrazione di segno opposto.

Prosegue il Giudice amministrativo nel ritenere inconferenti le difese di parte resistente che affermano come la sequenza di note dell'Agenzia delle Entrate e il tenore delle stesse potrebbe far presumere la sussistenza di una situazione di irregolarità al momento di partecipazione alla gara. Afferma difatti il Collegio come «spetti in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti alla gara, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria (cfr. Cons. St., Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3663.

Il Collegio afferma il principio per il quale la valutazione circa la portata e la gravità delle eventuali irregolarità fiscali non può essere rimessa in alcun caso all'esame della stazione appaltante, né al sindacato del giudice Amministrativo. Questi ultimi non possono che attenersi rigorosamente a quanto espressamente contenuto nelle certificazioni delle singole Amministrazioni deputate alla riscossione tributaria e fiscale.

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