Requisito dell’esperienza pregressa e quota corrispondente all’interno del RTI

Redazione Scientifica
23 Novembre 2016

La spendita dei pregressi servizi svolti in forma associata o raggruppata deve essere correlata alla quota di esecuzione riferibile alle singole imprese associate o raggruppate...

La spendita dei pregressi servizi svolti in forma associata o raggruppata deve essere correlata alla quota di esecuzione riferibile alle singole imprese associate o raggruppate, corrispondentemente alla regola per cui il requisito del servizio analogo deve essere posseduto da ciascuna impresa associata in misura proporzionale alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata nell'atto di impegno.

Se fosse ammesso spendere il requisito del fatturato pregresso in maniera commisurata al valore dell'intero appalto pregresso indipendentemente dalle quote vigenti tra le componenti dell'A.T.I., verrebbe consentito inammissibilmente a ciascun componente di un raggruppamento di avvalersi di esperienze di cui solo in parte, in realtà, disporrebbe, per avere concorso all'esecuzione del relativo contratto solo, appunto, in parte, tenuto conto altresì che le precedenti esperienze contrattuali devono essere dirette e specifiche oltre che effettivamente maturate.

In questi casi deve essere disposta l'esclusione dalla gara del concorrente a prescindere dalla presenza o meno all'interno della lex specialis di una clausola espulsiva espressa, in quanto tale comminatoria è ontologicamente non necessaria in relazione alla previsione dei requisiti di ammissione (la cui funzione è proprio quella di selezionare le imprese in vista del confronto concorrenziale), per cui l'assenza, in capo al partecipante, di uno o più di tali requisiti non può che determinare il non superamento della fase di prequalificazione (altrimenti del tutto inutile) e dunque l'esclusione dalla gara.

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