Sugli obblighi partecipativi nel procedimento ex art. 4 d.lgs. n. 18 del 1999 sull’accesso ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti

Benedetta Barmann
23 Novembre 2016

L'obbligo di consultazioni degli utenti e degli handlers dei servizi di assistenza aeroportuale a terra, di cui all'art. 8 del decreto n. 18 del 1999, non si applica al procedimento di cui all'art. 4, comma 2, disciplinante l'accesso negli aeroporti dei prestatori di servizi di assistenza a terra.L'omessa comunicazione di avvio del procedimento in questione, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241 del 1990, è suscettibile di comportare un pregiudizio agli handlers operanti nello scalo, atteso che i suoi esiti possono comportare, oltre che una modifica del relativo campo di azione (attraverso l'introduzione in via amministrativa di un contingentamento delle risorse), l'espulsione di alcuni di essi dal mercato (pregiudizio, tuttavia, negato nel caso di specie, essendo stata dedotta e provata l'inefficacia della partecipazione pretermessa).

La società Consulta, esercente servizi aeroportuali di assistenza a terra – c.d. handling – presso lo scalo di Fiumicino, impugna dinanzi al Tar una serie di provvedimenti, emanati dall'Enac (ente pubblico per l'aviazione civile) e dalla società Aeroporti di Roma s.p.a. (gestore aeroportuale). Nello specifico, oggetto principale del ricorso sono la delibera con cui l'Enac ha accolto la richiesta del gestore di limitare l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Roma Fiumicino a n. 3 prestatori di servizi di assistenza e a n. 2 vettori in autoproduzione, ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 18 del 1999 (recante “Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità”); il successivo bando di gara emanato dalla società AdR avente ad oggetto “Procedura per la selezione di prestatori di servizi di assistenza a terra da svolgersi presso l'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 18/1999”.

Tra le numerose censure sollevate dalla ricorrente, si segnalano, in particolare, quelle concernenti la violazione del generale diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo.

In particolare, con riferimento alla delibera dell'Enac di restrizione dell'accesso ai servizi di assistenza a terra, la ricorrente denunciava la violazione dell'obbligo di consultazioni degli utenti e degli handler sulle questioni inerenti all'organizzazione dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto n. 18. Da ciò deriverebbe l'illegittimità del provvedimento impugnato, visto il grave vulnus che si sarebbe prodotto sul diritto di partecipazione della ricorrente.

Ad avviso del Tribunale, tuttavia, la censura è infondata. Si legge, difatti, che l'art. 8 richiamato individua sì una procedura di consultazione, con cadenza almeno annuale, ma allo stesso tempo ne delimita l'ambito oggettivo di applicazione ad alcuni aspetti dell'attività di prestazione dei servizi di assistenza (ad esempio, “la determinazione dei prezzi massimi delle categorie di servizi che sono oggetto di eventuale limitazione disposta a norma dell'articolo 12”). In siffatto ambito applicativo non rientrerebbe, invece, la fattispecie in questione, che si riferisce alla diversa procedura di cui all'art. 4 del decreto. La sentenza rileva inoltre che, nella specie, una consultazione «potrebbe non essere obiettiva né attendibile, alla luce del verosimile interesse degli stessi (cioè gli handler) a evitare la limitazione».

Il secondo ordine di censure riguarda l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di cui allo stesso art. 4 del decreto. Ad avviso della controparte AdR s.p.a., invece, non potrebbe in questa sede richiamarsi l'art. 7 l. n. 241 del 1990 vista la compiutezza della disciplina del settore in questione, contenuta nel decreto n. 18.

A tal proposito, il TAR afferma che «il procedimento delineato dall'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 18/99 sia in grado di comportare un ‘pregiudizio' ex art. 7 l. n. 241/90 agli handlers operanti nello scalo, atteso che i suoi esiti possono comportare, oltre che una modifica del relativo campo di azione (attraverso l'introduzione in via amministrativa di un contingentamento delle risorse), l'espulsione di alcuni di essi dal mercato». Dunque, non solo l'obbligo di comunicazione di avvio sarebbe astrattamente applicabile al procedimento ex art. 4 del decreto 18, ma, la relativa omissione può costituirne un vulnus.

Tale affermazione di principio va, però, poi applicata al caso pratico, onde verificare se effettivamente possa essersi prodotta, o meno, la violazione dell'art. 7. Sul punto, i giudici richiamano l'art. 21-octies l. 241, affermando che esso «osta all'annullamento in sede giurisdizionale (…) risultando dedotta e dimostrata in giudizio l'“inefficacia della partecipazione pretermessa” (v. Cons. Stato, sez. III, 20 settembre 2016, n. 3913), come si può desumere anche da quanto si passa a dire con riferimento alle censure rivolte avverso il nucleo del provvedimento impugnato».

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