Comunicato congiunto AGCM - ANAC del 21 dicembre 2016

23 Dicembre 2016

Il Comunicato congiunto AGCM - ANAC del 21 dicembre 2016 fornisce indicazioni sugli affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma a gare d'appalto bandite da altra stazione appaltante.

Il comunicato congiunto AGCM - ANAC fornisce indicazioni sugli affidamenti di appalti pubblici mediante “adesione postuma”, intendendosi con tale locuzione la mera adesione agli esiti della gara bandita da un'altra amministrazione. Il comunicato stigmatizza la prassi dell'adesione postuma in quanto elusiva dell'obbligo di programmazione delle acquisizioni di cui all'art. 21 del nuovo codice, fase prodromica all'affidamento e finalizzata all'individuazione del fabbisogno e all'ottimizzazione delle risorse, al fine di dare concreta attuazione ai principi di buon andamento, trasparenza, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Il comunicato ritiene la prassi in argomento lesiva dei principi di concorrenza, dal momento che un'eventuale estensione contrattuale non prevista nell'avviso di indizione di gara o nel bando rischia di falsare il confronto competitivo, poiché quest'ultimo si è svolto per l'affidamento di prestazioni in parte – qualitativamente e quantitativamente – diverse da quelle che poi vengono concretamente svolte dall'aggiudicatario.

Il comunicato precisa che un'eventuale clausola di estensione potrebbe eventualmente ritenersi legittima se, al fine di non alterare il confronto concorrenziale, la clausola di adesione postuma indichi in modo chiaro, determinato e omogeneo:

1) sotto il profilo soggettivo, la perimetrazione delle stazioni appaltanti che potranno eventualmente aderire;

2) sotto il profilo oggettivo, il valore economico complessivo massimo delle eventuali adesioni ed estensioni consentite, ai fini del calcolo del valore stimato dell'affidamento ex art. 35 d.lgs. n. 50 del 2016, nonché per la determinazione dei requisiti speciali di cui all'art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016 e degli importi cauzionali prescritti;

3) l'oggetto dell'appalto e il contenuto delle offerte.

Il comunicato afferma infine che un'eventuale estensione in assenza delle predette condizioni violerebbe il principio di determinabilità dell'oggetto del contratto; inoltre, si rappresenta l'esigenza per cui l'adesione può avvenire solo in assenza di rinegoziazione delle condizioni prestazionali ed economiche formulate nell'offerta dall'aggiudicatario.

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