Raggruppamenti di imprese, bando di gara e principio del favor partecipationis

Carlo M. Tanzarella
23 Dicembre 2016

La scelta di partecipare ad una gara di appalto nella forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale non è rimessa alla libertà dei concorrenti: si tratta, invece, di una facoltà che deve essere espressamente contemplata dalla lex specialis di gara, attraverso la precisa indicazione e distinzione tra prestazioni principali e secondarie, e che non può essere invece fondata sul principio di massima partecipazione, che prevale solo in caso di incertezza o ambiguità sulla portata precettiva della legge di gara.

Con la sentenza in commento, il TAR per la Sicilia ha respinto il gravame proposto da un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese avverso la propria esclusione da una gara per l'affidamento di un appalto di fornitura e somministrazione di gasolio da riscaldamento per edifici pubblici.

Il provvedimento di esclusione era stato determinato dalla rilevata carenza, in capo alla società mandante, della certificazione attestante il sistema di qualità, richiesto dal bando di gara in capo a ciascun componente del raggruppamento.

Secondo il RTI ricorrente, tuttavia, l'esclusione doveva ritenersi illegittima, poiché l'attività per la quale il bando richiedeva il possesso della certificazione di qualità, consistente nello stoccaggio e nella conservazione del gasolio, avrebbe potuto essere eseguita esclusivamente dall'impresa capogruppo, mentre la mandante avrebbe svolto l'attività di trasporto, secondo il modello proprio dei raggruppamenti di tipo verticale che consente la suddivisione delle prestazioni, principali e secondarie, tra mandataria e mandanti.

Confermando l'orientamento consolidato, il TAR per la Sicilia ha respinto tale ordine di argomentazioni, rilevando che l'art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie, consente di costituire raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale, e quindi di ripartire le prestazioni richieste tra le imprese associate secondo la loro natura, principale o secondaria, ed in relazione alle rispettive qualificazioni, solo a condizione che la stazione appaltante abbia preventivamente indicato nel bando di gara quali prestazioni siano considerate principali o secondarie o, comunque, scorporabili.

In esito ad un esame complessivo ed analitico del bando e del capitolato speciale di appalto, il Collegio conclude che, nel caso di specie, la natura dell'appalto era certamente unitaria, senza che dalla lex specialis potesse ricavarsi alcun riferimento, neppure indiretto, alla possibilità per i concorrenti di costituire un raggruppamento verticale.

Ne consegue, secondo il Tar, che anche la censura relativa alla lesione del principio del favor partecipationis, nella cui cornice il raggruppamento ricorrente aveva inquadrato il gravame, è depotenziata, poiché l'interesse pubblico sotteso a tale principio, in astratto meritevole della più ampia tutela, prevale solo in caso di incertezza o ambiguità circa la portata precettiva della legge di gara.