Verifica di congruità
23 Dicembre 2016
Il giudizio di congruità di un'offerta sospetta di anomalia deve mirare a verificare, così come richiesto dall'art. 88, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, la complessiva attendibilità della stessa, senza che la sottostima di singole voci di costo possa, di per sé sola, determinare una valutazione negativa, se gli scostamenti accertati non sono tali da erodere completamente l'utile dichiarato. |