Caratteri generali dell’istituto

Redazione Scientifica
23 Dicembre 2016

Sussiste in capo al concorrente il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse...

Sussiste in capo al concorrente il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque rilevanti ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), c.c.p., occorse in precedenti rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante, giacché tale dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti tra partecipanti e stazione appaltante, senza che a costoro sia consentito scegliere quali delle dette vicende dichiarare sulla base di un soggettivo giudizio di gravità, competendo quest'ultimo soltanto all'amministrazione committente.

La stazione appaltante dispone di una sfera di discrezionalità nel valutare quanto eventuali precedenti professionali negativi incidano sull'affidabilità di chi aspira a essere affidatario di un contratto e tale discrezionalità può essere correttamente esercitata solo disponendo di tutti gli elementi necessari a garantire una compiuta formazione della volontà.

La previsione dell'onere dichiarativo ex art. 38, comma 1, lett. f), c.c.p. risponde all'esigenza di porre la stazione appaltante in condizione di compiere una corretta valutazione dell'affidabilità del concorrente fornendole tutti i necessari elementi di giudizio, per cui la previsione stessa può ritenersi proporzionata allo scopo perseguito e quindi non in contrasto con le norme invocate dall'appellante.

Una volta appurato che il concorrente ha l'obbligo di dichiarare tutti i precedenti professionali negativi, a nulla rileva che questi ultimi non siano stati segnalati all'Autorità di Vigilanza (oggi ANAC) o che in ordine ai medesimi penda un procedimento giurisdizionale davanti al giudice ordinario, posto che tali circostanze potrebbero, al più, rilevare nella fase della valutazione di gravità rimessa alla stazione appaltante.

L'inosservanza del descritto onere dichiarativo comporta irrimediabilmente l'esclusione dalla gara e non può essere sanato, anche dopo l'introduzione del comma 2-bis del citato art. 38, ad opera dell'art. 39, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv, dalla l. n. 114 del 2014, mediante ricorso al soccorso istruttorio, istituto non utilizzabile per sopperire alla mancanza di dichiarazioni o documenti essenziali ai fini dell'ammissione alla gara.

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