Omessa dichiarazione inerente all’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale

Redazione Scientifica
23 Dicembre 2016

La previsione dell'onere dichiarativo ex art. 38, comma 1, lett. f), c.c.p. risponde...

La previsione dell'onere dichiarativo ex art. 38, comma 1, lett. f), c.c.p. risponde all'esigenza di porre la stazione appaltante in condizione di compiere una corretta valutazione dell'affidabilità del concorrente fornendole tutti i necessari elementi di giudizio, per cui la previsione stessa può ritenersi proporzionata allo scopo perseguito e quindi non in contrasto con le norme invocate dall'appellante e, in particolare, con l'art. 45 della direttiva 2004/18/CE, per cui l'inosservanza del descritto onere dichiarativo comporta irrimediabilmente l'esclusione dalla gara e non può essere sanato, anche dopo l'introduzione del comma 2 bis del citato art. 38, ad opera dell'art. 39, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv, dalla l. n. 114 del 2014, mediante ricorso al soccorso istruttorio, istituto non utilizzabile per sopperire alla mancanza di dichiarazioni o documenti essenziali ai fini dell'ammissione alla gara.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.