Legittimità del ricorso all’indice FOI per l’aggiornamento dei prezzi in corso di esecuzione del contratto

Redazione Scientifica
24 Gennaio 2017

Il legislatore ha rimesso alla potestà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di rilevare annualmente lo scostamento tra tasso d'inflazione programmato e tasso di inflazione reale, senza altro aggiungere in ordine ai parametri cui far riferimento per tale determinazione...

Il legislatore ha rimesso alla potestà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di rilevare annualmente lo scostamento tra tasso d'inflazione programmato e tasso di inflazione reale, senza altro aggiungere in ordine ai parametri cui far riferimento per tale determinazione. Nel silenzio sul punto della legge, non appare irragionevole la scelta ministeriale di legare detto tasso inflattivo ad un parametro di indubbia rilevanza generale, in quanto utilizzato dall'ISTAT per rilevare l'andamento della inflazione reale del Paese e cioè l'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai. In secondo luogo, appare di univoca valenza interpretativa, il rilievo secondo cui l'utilizzazione di indici settoriali, riferiti ai prezzi dei materiali da costruzione, è già a base dell'opzione legislativa in tema di eccezionale applicazione dell'istituto revisionale (in deroga al generale divieto di cui all'art. 133, comma 2, d.lgs. 163 del 2006, già contenuto nell'art. 26 della l. 109 del 1994). Di tal che, una duplicazione del meccanismo di adeguamento automatico del prezzo chiuso (di cui al terzo comma del citato art. 133) sulla base dei medesimi indici di riferimento utilizzabili per la revisione si risolverebbe in un'inammissibile espansione di tale istituto, ben oltre i limiti applicativi in cui lo ha attualmente relegato il legislatore nazionale, in un quadro di generale e tendenziale divieto di far luogo a revisione del prezzo contrattuale negli appalti di lavori pubblici.

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