Suddivisione della gara in lotti, discrezionalità e tutela del favor partecipationis

Redazione Scientifica
24 Gennaio 2017

Il principio di cui al richiamato art. 2, comma 1-bis cod. contr. pubb. sull'opportunità, quando possibile, di suddividere l'aggiudicazione dell'appalto in più lotti, ha lo scopo di favorire la massima...

Il principio di cui al richiamato art. 2, comma 1-bis cod. contr. pubb. sull'opportunità, quando possibile, di suddividere l'aggiudicazione dell'appalto in più lotti, ha lo scopo di favorire la massima partecipazione agli appalti, evitando la formazione di situazioni monopolio o di oligopolio.

La suddivisione in lotti della gara, pur assurgendo a modalità operativa da preferire, non rappresenta un vincolo inderogabile per la PA, integrando, piuttosto, un parametro generale di comportamento da adattare alle caratteristiche di ogni caso specifico.

Il principio della suddivisione della gara in lotti regola l'esercizio di una facoltà discrezionale dell'Amministrazione, imponendole di verificare la possibilità di scindere gli appalti di grosse dimensioni in appalti di importo più contenuto, escludendo tale ipotesi solo in presenza di valide ragioni in senso contrario; si tratta quindi di una scelta insindacabile nel merito la quale, può essere vagliata sotto il profilo della logicità, razionalità e proporzionalità alla luce dei consueti parametri attraverso i quali il giudice amministrativo conosce dell'esercizio della discrezionalità della PA.

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