Voci di danno da risarcire ed onere probatorio

Redazione Scientifica
24 Gennaio 2017

Il risarcimento del danno curriculare non può essere provato in via presuntiva...

Il risarcimento del danno curriculare non può essere provato in via presuntiva ma deve essere provato ex art. 2697, comma 1, c.c.

Il danno emergente costituito dalle spese e dai costi sostenuti per la preparazione dell'offerta e per la partecipazione alla procedura di gara non è compatibile con il risarcimento del danno per mancata aggiudicazione, atteso che mediante il risarcimento stesso non si può far conseguire all'impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall'esecuzione del contratto.

Il risarcimento del solo danno da mancato utile costituisce una conseguenza immediata e diretta dell'illegittima privazione del contratto posto a gara, ai sensi dell'art. 1223 c.c. che invece di essere liquidato secondo l'automatismo del criterio del 10% dell'importo a base d'asta, impone al danneggiato di dimostrare rigorosamente l'utile effettivo che sarebbe stato conseguito se fosse risultato aggiudicatario dell'appalto, formulando un'offerta di risarcimento del danno corrispondente all'utile netto ritraibile dall'offerta presentata in sede di gara mediante un dettaglio analitico e documentalmente giustificato di tutte le componenti economiche dell'offerta medesima, ivi compresi i costi aziendali fissi e l'incidenza dell'imposizione fiscale sull'utile lordo, così da dare plausibile contezza del risultato netto che il danneggiato avrebbe conseguito qualora avesse eseguito l'appalto.

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