Sul dies a quo di impugnazione dei bandi di gara, anche in relazione al disposto dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

Redazione Scientifica
16 Gennaio 2017

Ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a. i ricorsi, di impugnazione dei bandi “autonomamente lesivi” devono...

Ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a. i ricorsi, di impugnazione dei bandi “autonomamente lesivi” devono essere notificati entro il termine decadenziale di 30 giorni decorrente «dalla pubblicazione di cui all'art. 66, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006» (cfr. ora gli artt. 73, commi 4 e 5, e 216, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016), il quale statuisce che “gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (per fattispecie analoghe cfr. TAR Bari, Sez. I, sent. n. 260 del 18 febbraio 2014, TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 108 del 9 febbraio 2012 e TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 11147 del 9 dicembre 2008).

L'art. 120, comma 5, c.p.a., secondo cui il termine decadenziale, di impugnazione del bando, di 30 giorni decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, va applicato in coerenza con il principio generale, stabilito dall'art. 41, comma 2, dello stesso c.p.a., ai sensi del quale il termine decadenziale per la notificazione del ricorso giurisdizionale, di annullamento di un provvedimento amministrativo, decorre dalla sua notificazione o, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dalla sua pubblicazione e comunque dalla sua “piena conoscenza”, se, come nella specie, anteriore alla pubblicazione del bando nella GURI.

Al riguardo la Giurisprudenza (cfr. Cons. St., Sez. V, sentenze n. 2806 dell'8 giugno 2015, n. 2255 del 30 aprile 2014, n. 2960 del 22 maggio 2012 e n. 2609 del 7 maggio 2012; Cons. St., Sez. III, sentenze n. 290 del 22 gennaio 2014 e n. 2993 del 23 maggio 2012; Cons. St., Sez. IV, sentenze n. 3622 del 20 giugno 2012 e nn. 1957 e 1958 del 2 aprile 2012; Cons. St. Sez. VI, sent. n. 2209 del 18 aprile 2012; TAR Basilicata, sentenze n. 770 del 6 novembre 2014, n. 397 del 21 giugno 2014, n. 537 del 4 dicembre 2012, n. 250 del 24 maggio 2012, n. 684 del 28 novembre 2007) ha precisato che la piena conoscenza del provvedimento lesivo si verifica con la conoscenza degli elementi essenziali di un provvedimento amministrativo (Autorità emanante, contenuto dispositivo e suo effetto lesivo), senza che sia necessaria la conoscenza della motivazione (rilevante semmai soltanto ai fini dell'eventuale proposizione di motivi aggiunti), in quanto tali elementi sono sufficienti a rendere l'interessato consapevole dell'incidenza e/o lesività dell'atto nella sua sfera giuridica.

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