Condizioni dell’azione e censure sulla composizione della commissione di gara

24 Gennaio 2017

La sentenza, dopo aver dichiarato, in via preliminare, la sussistenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere della terza classificata ad una gara, a contestare la composizione della commissione giudicatrice, ha dichiarato l'incompatibilità, ex art. 84 del Codice del 2006, tra lo svolgimento delle funzioni di commissario di gara e di RUP.

Un'impresa, terza classificata nell'ambito di una procedura di gara avente ad oggetto l'«affidamento del servizio di supporto alla gestione, all'accertamento ed alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del comune di Castellaneta» proponeva ricorso contestando l'illegittima composizione della commissione di gara, in quanto uno dei membri della commissione aveva svolto le funzioni di RUP redigendo, approvando e rettificando gli atti di gara, rimanendo peraltro deputato al controllo sulla corretta esecuzione del servizio.

Il TAR, dopo aver, in via preliminare, affermato la sussistenza della legittimazione a ricorrere del concorrente («data dalla correlazione tra l'interesse a conseguire l'aggiudicazione o la riedizione della gara sempreché, però, tale obiettivo sia collegato alla preesistenza di un titolo idoneo a far conseguire il bene della vita, che non può non risiedere nel fatto che il ricorrente abbia partecipato alla procedura selettiva la cui validità intende mettere in discussione») e dell'interesse a ricorrere («alla riedizione della gara, interesse che non può essere messo in discussione per il fatto di essere arrivata terza e di non aver formulato censure avverso le prime due, posto che proprio l'accoglimento delle censure proposte nel ricorso introduttivo determinerebbe l'annullamento dell'intera procedura e quindi il conseguimento dell'interesse strumentale alla riedizione della gara»), ha accolto il ricorso.

Il Collegio ha, infatti, richiamato un proprio precedente (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1040) dove aveva precisato che l'art. 84, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, posto a tutela dell'imparzialità, «per evitare indebiti favoritismi da parte di chi conosce approfonditamente le regole del gioco avendo contribuito alla loro gestazione, nascita e formalizzazione» e dell'oggettività dell'azione amministrativa per «evitare che lo stesso autore di quelle regole dia ad esse significati impliciti, presupposti, indiretti o, comunque, effetti semantici che risentano di convinzioni o concezioni preconcette che hanno indirizzato la formulazione delle regole stesse», mira a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura.

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