Il TAR Lombardia fornisce talune importanti indicazioni a proposito della ratio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Luca Griselli
24 Febbraio 2016

Nell'ambito di una controversia relativa all'affidamento di un appalto pubblico di fornitura di presidi sanitari, il TAR Lombardia ha censurato l'intera impostazione della gara, in quanto non coerente con la ratio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nell'ambito di una controversia relativa all'affidamento di un appalto pubblico di fornitura di presidi sanitari, il TAR Lombardia ha censurato l'intera impostazione della gara, in quanto non coerente con la ratio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'oggetto dell'affidamento controverso era costituito principalmente dai prodotti base, che rappresentavano la parte preponderante della fornitura (con un'incidenza pari al 90% dell'importo posto a base d'asta). D'altro lato, era prevista anche la fornitura residuale di prodotti accessori.

Il criterio di aggiudicazione prevedeva l'assegnazione di un massimo di 40 punti in relazione ai profili qualitativi della fornitura e di un massimo di 60 punti con riguardo all'offerta economica, a loro volta suddivisi in 30 punti, assegnabili in relazione al ribasso offerto per i prodotti base, ed altri 30 punti, assegnabili con riferimento al ribasso per i prodotti accessori.

Il TAR ha ritenuto illogica e contraria all'art. 83, d.lgs. n. 163 del 2006 tale ripartizione del punteggio economico, in quanto non proporzionata all'effettiva incidenza dei prodotti (base e accessori) rispetto alla base d'asta e, pertanto, idonea a provocare un'alterazione del confronto competitivo e della par condicio (nel caso esaminato dal TAR l'esito finale ha visto paradossalmente prevalere l'offerta economicamente meno conveniente in assoluto, ancorché più contenuta limitatamente alle forniture accessorie).

La difesa dell'Amministrazione, secondo cui l'assegnazione di un così elevato punteggio economico per la parte residuale della fornitura si sarebbe giustificata al fine di tutelare la qualità delle prestazioni ad essa sottintese è stata considerata priva di pregio dal TAR. Il quale ha sottolineato come, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006, i profili qualitativi dei prodotti, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, debbano essere premiati attraverso l'utilizzo dei criteri di tipo tecnico e non in relazione al loro prezzo, come invece verificatosi nella specie.

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