Comprova dei requisiti, riparametrazione e confronto a coppie

Redazione Scientifica
23 Febbraio 2017

È vero che l'art. 48 c.c.p., nella parte in cui impone alla S.A. di comprovare i requisiti di partecipazione di gara dichiarati dai concorrenti, tratta...

È vero che l'art. 48 c.c.p., nella parte in cui impone alla S.A. di comprovare i requisiti di partecipazione di gara dichiarati dai concorrenti, tratta dei soggetti che hanno presentato la prima e la seconda migliore offerta, ma ciò non significa che solo le loro posizioni incidano sull'aggiudicazione della gara, in quanto la norma impone un adempimento obbligatorio alla stazione appaltante, che deve necessariamente provvedere alle verifiche ivi previste nei confronti dei presentatori delle due migliori offerte, ma non sancisce affatto l'irrilevanza dell'irregolare partecipazione alla gara di altri soggetti.

L'art. 38, comma 2-bis ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per la soglia di anomalia delle offerte”, è una norma avente un contenuto palesemente eccezionale, per cui può essere applicata esclusivamente nell'ambito ivi delineato, costituito dal calcolo della media o della soglia di anomalia e non può essere applicata nella ben diversa ipotesi della determinazione delle offerte da assoggettare al confronto a coppie; la norma non rileva quindi nemmeno in ordine alla determinazione dei punteggi conseguenti.

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