Rilevanza, ai fini dell’esclusione dalla gara, di tutti gli errori professionali commessi nell’esercizio dell’attività professionale

Redazione Scientifica
22 Marzo 2016

La formulazione della seconda parte dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 corrisponde a quella di cui...

La formulazione della seconda parte dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 corrisponde a quella di cui all'art. 45, par. 2, lett. d), direttiva 2004/18/CE, per cui deve considerarsi ostativo alla partecipazione alle procedure di gara qualsiasi episodio di errore che caratterizzi la storia professionale degli aspiranti concorrenti, purché sia abbastanza grave da metterne in dubbio l'affidabilità.

È legittima l'esclusione di una società che ha partecipato alla gara per l'affidamento di un appalto e che ha dimostrato, in un recentissimo passato, una negligenza tale da portare altro Compartimento della stessa Amministrazione a risolvere un simile contatto di appalto.

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