Notifica a mezzo PEC: l’ammissibilità nel sistema precedente al d.P.C.M. n. 40 del 2016 al vaglio dell’Adunanza Plenaria

24 Marzo 2017

La Terza sezione del Consiglio di Stato "considerato il significativo rilievo pratico della questione controversa” e la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale ha chiesto all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 99, comma 1, c.p.a. di chiarire se, nel sistema anteriore all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”), fosse ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso introduttivo a mezzo PEC anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a.

Il Collegio dichiara di aderire all'orientamento giurisprudenziale maggioritario contrario a negare validità e efficacia alla notifica a mezzo PEC in assenza della suddetta autorizzazione (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 22 novembre 2016, n. 4895; id., Sez. V, 4 novembre 2016, n. 4631; id., Sez. VI, 26 ottobre 2016, n. 4490; id, Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3565; id., 6 luglio 2016, n. 3007; id., 14 gennaio 2016, n. 91; id., Sez. VI, 22 ottobre 2015, n. 4862; id., Sez. III, 14 settembre 2015, n. 4270; id., Sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682; CGA Sicilia, 25 settembre 2015, n. 615). L'ordinanza evidenzia infatti che per il suddetto orientamento, gli artt. 1 e 3-bis l. n. 53 del 1994, secondo cui «la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata» sono immediatamente applicabili e che il comma 3-bis dell'art. 16-quater d.l. n. 179 del 2012 (aggiunto dall'art. 46 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90), non sancisce l'inapplicabilità della notificazione a mezzo PEC fino all'entrata in vigore delle regole tecniche (come sostenuto da un diverso orientamento giurisprudenziale), ma esclude l'applicabilità immediata delle sole disposizioni dello stesso articolo (commi 2 e 3 dell'art. 16-quater d.l. n. 179 del 2012) che demandano a un decreto del Ministro della giustizia l'adeguamento, (alle nuove disposizioni), delle regole tecniche già dettate con il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e che regolano l'acquisizione di efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 16-quater.

Stante dunque l'immediata applicabilità della l. n. 53 del 1994 – precisa il Collegio – la mancata autorizzazione presidenziale non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, c.p.a. si riferisce a “forme speciali” di notifica, quale non è quella a mezzo PEC.

La suddetta interpretazione – conclude l'ordinanza – appare conforme non solo al contenuto e alla lettera del comma 3-bis dell'art. 16-quater d.l. n. 179 del 2012, ma anche alla tendenza – emergente dalla l. n. 53 del 1994 nonché dalle successive integrazioni e modificazioni della stessa – del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che una diversa interpretazione della normativa in questione non potrebbe che costituire un'irragionevole arresto del percorso in atto (poi culminato con l'entrata in vigore del già citato d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40).

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