CGUE: limitazioni al subappalto, capacità professionale degli offerenti e modifiche alla legge di gara

Redazione Scientifica
12 Aprile 2017

La Corte di Giustizia dell'UE, adita in via pregiudiziale, nel 2015, dalla Corte suprema della Lituania ha affermato i seguenti principi..

La Corte di Giustizia dell'UE, adita in via pregiudiziale, nel 2015, dalla Corte suprema della Lituania ha risposto alle tre questioni che le erano state sottoposte affermando che:

1) Riguardo a un appalto pubblico che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di una normativa nazionale, come l'articolo 24, paragrafo 5, della Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (legge lituana relativa agli appalti pubblici), che prevede che, in caso di ricorso a subappaltatori per l'esecuzione di un appalto di lavori, l'aggiudicatario è tenuto a realizzare esso stesso l'opera principale, definita come tale dall'ente aggiudicatore.

2) Riguardo a un siffatto appalto pubblico, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l'obbligo di trasparenza, che derivano in particolare dagli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che l'ente aggiudicatore modifichi, dopo la pubblicazione del bando di gara, una clausola del capitolato d'oneri relativa alle condizioni e alle modalità di cumulo delle capacità professionali, come la clausola 4.3 di cui trattasi nel procedimento principale, purché, in primo luogo, le modifiche effettuate non siano così sostanziali da attirare potenziali offerenti che, in assenza delle stesse, non sarebbero in grado di presentare un'offerta, in secondo luogo, dette modifiche siano oggetto di un'adeguata pubblicità, e, in terzo luogo, esse intervengano prima della presentazione delle offerte da parte degli offerenti, il termine di presentazione di tali offerte sia prorogato qualora le modifiche considerate siano rilevanti, la durata di tale proroga sia commisurata alla rilevanza di dette modifiche e sufficiente al fine di consentire agli operatori economici interessati di adeguare la loro offerta di conseguenza, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) L'articolo 54, paragrafo 6, della direttiva 2004/17, come modificata dal regolamento n. 1336/2013, deve essere interpretato nel senso che osta a una clausola di un capitolato d'oneri, come la clausola 4.3 di cui trattasi nel procedimento principale, che, in caso di presentazione di un'offerta congiunta da parte di più offerenti, richiede che il contributo di ciascuno di essi per soddisfare i requisiti applicabili in materia di capacità professionali corrisponda, proporzionalmente, alla parte dei lavori che eseguirà effettivamente se gli verrà aggiudicato l'appalto considerato.

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