I valori espressi in lettere prevalgono anche per discordanze nell’offerta-tempo

19 Maggio 2016

Anche nel caso di contrasto tra cifre e lettere nell'offerta-tempo, quindi al di fuori del tradizionale campo di applicazione del corrispettivo economico, si applica il principio della prevalenza dell'importo in lettere, in ossequio ai fondamentali principi della massima partecipazione alle gare e della par condicio fra concorrenti.

Il TAR Siciliano ha affermato che, anche nel caso di contrasto tra cifre e lettere nell'offerta-tempo, quindi al di fuori del tradizionale campo di applicazione del corrispettivo economico, trova applicazione il principio della prevalenza dell'importo in lettere eletto ormai a criterio risolutivo generale delle discrasie presenti nelle offerte dei concorrenti di una determinata gara pubblica, in ossequio ai fondamentali principi della massima partecipazione alle gare e della par condicio fra concorrenti.

Già l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. la decisione n. 10 del 13 novembre 2015), risolvendo un conflitto in ordine alla prevalenza o meno dell'art. 119, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 rispetto all'art. 72 del R.d. n. 827 del 1924, aveva affermato la natura di principio di carattere generale della menzionata norma regolamentare, espressione di un canone adoperabile in ogni possibile discrasia riguardante non solo le fattispecie di ribassi su prezzi unitari, oggetto della specifica previsione regolamentare, ma anche le altre ipotesi di discrepanze nell'offerte di ribasso complessivo, confinando l'art. 72 del Regolamento di Contabilità di Stato a criterio discretivo per la soluzione dei contrasti nei soli contratti passivi.

La ratio della valorizzazione del prezzo indicato in lettere, afferma la Plenaria, risponde, da una parte all'esigenza di certezza tanto per i concorrenti, quanto per la stazione appaltante (cfr. Cons. St., Sez. III, 1 ottobre 2013 n. 4873; id., Sez. V, 12 settembre 2011, n. 5095), dall'altra, alla maggior ponderazione che richiede la scritturazione dell'offerta in lettere da parte del concorrente come è previsto in altri ambiti dell'ordinamento (art. 6 R.d. n. 1669 del 1933 e art. 9 R.d. n. 1736 del 1933), a dimostrazione della volontà di attribuire rilievo ad un'esigenza di certezza ed affidamento dei destinatari dei documenti su cui vengono apposti gli importi in cifre ed in lettere.

Il TAR, valorizzando la ratio del criterio esegetico premiato dall'Adunanza Plenaria nell'ambito dell'offerta economica (sia per prezzi unitari che per ribassi complessivi), ha esteso l'ambito di applicazione di tale criterio risolutivo al contrasto esistente anche nella indicazione della voce dell'offerta relativa ai giorni necessari conclusione dei lavori.

Anche per tale “offerta” che riguarda un “elemento temporale” e non un “importo economico” le esigenze di certezza e di affidamento dei destinatari dei documenti che riportano entrambe le modalità espressive (cifre e lettere) di un valore numerico, impongono quale criterio risolutivo delle eventuali discordanze, quello della prevalenza dell'importo in lettere.

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