Verifica di congruità delle offerte anomale in materia di concessione di servizi

Redazione Scientifica
24 Maggio 2017

Il sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte non trova diretta applicazione nel caso di una procedura di affidamento di una concessione di servizi...

Il sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte non trova diretta applicazione nel caso di una procedura di affidamento di una concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del codice dei contratti pubblici, la quale non è soggetta alle norme contenute nella parte II del codice, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari.

Nel delineare l'«ambito oggettivo e soggettivo» (così la rubrica del capo I, titolo I, parte II del codice) di applicazione delle disposizioni in questione, il citato art. 30 stabilisce che le procedure di affidamento di concessioni di servizi «sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici», ed invece assoggettate ai «principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità».

In nessuno di questi principi generali può essere fatto rientrare il disposto del citato art. 86, che prevede il sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte e il quale, nel disciplinare i «criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse», contiene regole puntuali, relative ai presupposti al ricorrere dei quali le stazioni appaltanti sono tenute o meramente facoltizzate a verificare l'eventuale anomalia delle offerte.

Le valutazioni sulla verifica di congruità delle offerte anomale costituiscono tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, ordinariamente sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non inficiata da evidente irragionevolezza o travisamento dei fatti emersi nell'istruttoria.

Quindi, se ciò vale per le procedure di affidamento di appalti pubblici a fortiori la regola in questione è applicabile agli affidamenti di concessioni di servizi, in cui, come già detto, l'applicazione delle norme della parte II del codice relative ai contratti d'appalto nei settori ordinari è limitata dall'art. 30 a quelle espressive dei principi generali in essa richiamati e, in particolare, ai principi generali in materia di contratti pubblici enunciati dall'art. 2 del codice dei contratti pubblici.

L'art. 2 del codice recita: «l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice». Da quest'ultima disposizione si ricava che la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata alla corretta esecuzione del contratto posto a gara e costituisce una cautela preventiva della stazione appaltante, attraverso la quale essa anticipa nella fase dell'evidenza pubblica antecedente alla conclusione del contratto un approfondimento delle caratteristiche dell'offerta, al fine di saggiarne la sostenibilità economica, in tal modo prevenendo possibili inadempimenti dell'impresa aggiudicataria in fase esecutiva, fonti di gravi ripercussioni per l'interesse pubblico sotteso alla regolare esecuzione dei contratti stipulati dall'amministrazione.

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