Diritto di accesso e appalti secretati

24 Maggio 2017

La sentenza afferma che in assenza di previsioni specifiche, spetta all'interprete il compito di stabilire se e come possa essere esercitato il diritto d'accesso in caso di appalti secretati.

Il TAR ha evidenziato che, in assenza di una specifica disciplina che regoli la materia, spetta all'interprete stabilire se e come possa essere esercitato il diritto d'accesso in caso di appalti secretati (nella specie, si trattava di una gara per l'assegnazione dei servizi di intercettazione).

I commi 2 e 5 dell'art. 53, d.lgs. n. 50 del 2016, che fanno espressamente salva la disciplina prevista nel Codice per gli appalti secretati o per quelli la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, indurrebbero a ritenere che il citato d.lgs. contenga previsioni specifiche per tali categorie di appalti. A ben vedere, invece, né l'art. 162 (Contratti secretati), né altri articoli del nuovo codice contengono norme di rilievo sul punto.

In difetto di una specifica disciplina, di conseguenza, l'interprete è tenuto a svolgere, di volta in volta, «un'opera di bilanciamento tra l'interesse alla non divulgazione di notizie sensibili e il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., al cui esercizio l'accesso è finalizzato».

Tali conclusioni sono suffragate dall'art. 24, comma 5, l. n. 241 del 1990, la cui applicabilità alle procedure di evidenza pubblica è sancita dall'art. 53, comma 1 del nuovo Codice, con la conseguenza che il segreto può precludere il diritto d'accesso solo nei limiti in cui sia necessario per garantire l'interesse a tutela del quale esso è posto.

Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che l'Amministrazione resistente non aveva dedotto in giudizio specifiche ragioni per le quali tutti gli atti della procedura ad evidenza pubblica dovevano ritenersi “segreti”. La suddetta considerazione unitamente al fatto che l'accesso era stato richiesto da uno dei partecipanti alla gara, che avendo ricevuto la lettera d'invito era già a conoscenza dell'oggetto dell'appalto, rende legittima la richiesta di accesso della ricorrente per «tutti quegli atti che non siano suscettibili di contenere specifiche informazioni sulle modalità di prestazione dei servizi di intercettazione che verranno posti in essere nel corso della attività investigative».

Il TAR dunque ha accolto il ricorso ordinando l'accesso «ai verbali di gara, nonché alla documentazione amministrativa e alle offerte economiche dei concorrenti».

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