Criticità rappresentate dalle SOA con l’entrata in vigore del nuovo Codice e modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici

Luigi Seccia
24 Giugno 2016

Pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC due nuovi comunicati diretti, ancora una volta, a fornire indicazioni interpretative rese necessarie dall'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC due nuovi comunicati diretti, ancora una volta, a fornire indicazioni interpretative rese necessarie dall'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il primo dei due comunicati riguarda alcune criticità rappresentate dalle SOA (le Società Organismo di Attestazione) con riferimento a taluni aspetti analitici, puntualmente affrontati dall'Autorità al fine di superare le relative incertezze interpretative (concernenti una pluralità di temi tra cui, in via esemplificativa, gli obblighi di accertamento delle SOA sui requisiti dimostrati dalle imprese ai fini del conseguimento dell'attestazione ovvero le vigenti modalità di rilascio dell'attestazione in favore dei consorzi stabili). Al di là delle soluzioni fornite alle singole criticità, si segnalano quei passaggi del comunicato in cui l'Autorità ritiene tuttora vigenti (seppur in via transitoria) talune norme del d.lgs. n. 163 del 2006 (formalmente abrogato) in virtù del rinvio ad esse operato da specifiche disposizioni regolamentari contenute nel d.P.R. n. 207 del 2010 (come nel caso dell'art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, ritenuto transitoriamente vigente perché richiamato dagli artt. 81 e 84, d.P.R. n. 207 del 2010).

Con il secondo dei comunicati da ultimo pubblicati, invece, l'Autorità affronta il diverso argomento dei concessionari di servizi pubblici e si concentra in particolar modo sulle modalità di rilascio delle certificazioni dei lavori svolti da tali operatori economici. Il comunicato ricostruisce sinteticamente il quadro giuridico vigente in materia di servizi pubblici locali e la sua evoluzione storica, esaminando le novità introdotte in materia dal d.lgs. n. 50 del 2016. Lo stesso comunicato affronta, poi, la questione specifica concernente le modalità rilascio dei CEL in favore del concessionario di servizi pubblici, pervenendo a soluzioni differenziate in funzione del soggetto esecutore dei lavori di cui trattasi. Secondo l'Autorità, infatti, qualora tali lavori siano eseguiti direttamente dal concessionario o dal suo socio operativo, la certificazione di esecuzione deve essere emessa (e successivamente immessa nella Banca data telematica dei CEL pubblici) da parte del soggetto concedente e potrà, ovviamente, concorrere alla qualificazione del concessionario esecutore. Laddove, invece, le lavorazioni siano state affidate dal concessionario ad imprese terze, secondo l'Autorità tali lavorazioni devono essere attribuite e certificate direttamente dal concessionario ai soli soggetti esecutori, che saranno gli unici a poter utilizzare il CEL in sede di qualificazione, a meno che il medesimo concessionario non dimostri di aver assunto diretta responsabilità nei confronti del concedente (e possa, dunque, avvantaggiarsi dell'esecuzione di tali lavorazioni con le modalità prevista dall'art. 85, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010).

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