Ambito di applicazione del rito superspeciale

26 Gennaio 2017

Il rito “superspeciale” introdotto dall'art. 204 d.lgs. n. 50 del 2016 è applicabile solo nei casi di impugnazione dei provvedimenti che determinano l'ammissione alla (e le esclusioni dalla) procedura di gara oppure si applica anche ai ricorsi avverso l'aggiudicazione di una gara di appalto?

Il rito “superspeciale” introdotto dall'art. 204 d.lgs. n. 50 del 2016 è applicabile solo nei casi di impugnazione dei provvedimenti che determinano l'ammissione alla (e le esclusioni dalla) procedura di gara oppure si applica anche ai ricorsi avverso l'aggiudicazione di una gara di appalto?

Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il rito “superspeciale” previsto dall'art. 120, comma 6-

bis,

c.p.a., introdotto dall'art. 204 del nuovo codice appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) si applica solo alle controversie relative alle impugnazioni delle ammissioni o esclusioni dalla procedura di gara (Cons. St., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4994).

L'art. 120, comma 2-bis c.p.a., infatti, prevede che il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice appalti.

Il successivo comma 6-bis prevede poi che, nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (ovvero, su richiesta delle parti, il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica) e che l'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione.

Le norme richiamate, dando attuazione al criterio della legge delega n. 11 del 2016 finalizzato a garantire «l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione», disciplinano un rito accelerato per le impugnazioni delle ammissioni o esclusioni dalle procedure di gara e esauriscono un sistema processuale chiuso e speciale in base al quale il termine breve ivi previsto per l'appello vale solo per impugnare le sentenze di primo grado pronunciate su ricorsi introdotti e definiti ai sensi dell'art. 120, commi 2-bis e 6-bis c.p.a.

Ne consegue che, se il ricorso di primo grado – essendo stato proposto avverso l'aggiudicazione di una gara di appalto – non è stato regolato dalle norme del rito “superspeciale”, neanche al relativo giudizio di appello può trovare applicazione tale disciplina.