Ai fini della regolarità fiscale deve tenersi conto della definizione del contenzioso tributario

Redazione Scientifica
24 Luglio 2017

Dichiara legittima l'esclusione della gara di appalto...

Dichiara legittima l'esclusione della gara di appalto disposta in ragione dell'esistenza di carichi erariali definitivamente accertati, ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, risultando dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria la pendenza di un avviso di accertamento divenuto definitivo per effetto della decisione della Commissione Tributaria.

I requisiti di partecipazione alle procedure relative ad appalti pubblici, devono essere posseduti, non solo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche successivamente fino all'aggiudicazione definitiva della gara e alla stipulazione del contratto.

Inoltre, ai fini della regolarità fiscale deve tenersi conto della definizione del contenzioso tributario con sentenza divenuta definitiva ovvero dell'avvenuta presentazione, con esito favorevole, di domande di sanatoria delle pendenze tributarie. In sostanza, non è sufficiente la pendenza di un contenzioso tributario per poter ritenere non esistenti le violazioni fiscali, già contestate, che ne sono oggetto, tenuto conto, per di più, che la decisione del giudice tributario ha effetti “ex tunc” e dunque retroagisce al momento dell'emissione dell'atto impositivo, di talché l'eventuale esito sfavorevole del ricorso del contribuente, rende legittimo, “ ab origine” l'atto di accertamento dell'ufficio.

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