Apertura delle offerte tecniche nelle procedure di gara telematiche

Benedetta Valcastelli
24 Novembre 2016

Nelle procedure telematiche è legittima l'apertura delle offerte tecniche in seduta riservata?

Nelle procedure telematiche è legittima l'apertura delle offerte tecniche in seduta riservata?

La giurisprudenza ritiene legittimo, nelle procedure di gara interamente telematiche, procedere all'apertura delle offerte tecniche in seduta riservata.

La gestione telematica della gara, infatti, offre di per sé il vantaggio di una maggiore sicurezza e della massima segretezza nella conservazione dell'integrità delle offerte, assicurando la provenienza e l'inalterabilità delle stesse.

Ciò in quanto, nelle procedure telematiche, vi è la possibilità di “aprire” la busta solo dopo aver chiuso la fase precedente, e dunque solo dopo aver concluso la fase di verifica della regolarità della documentazione amministrativa; una volta aperta la busta il sistema non consente di apportarvi modifiche, impedendo di operare variazioni sui documenti inviati, e garantendo l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma telematica Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura.

Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono quindi in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Cons. St., Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. St., Sez. III, 12 luglio 2016, n. 3086; Cons. St., Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5377).

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