La prova di resistenza costituisce applicazione dei principi sull’interesse ad agire anche in relazione all’articolazione di un motivo demolitorio
24 Luglio 2017
La prova di resistenza costituisce applicazione dei principi sull'interesse ad agire, operante tanto se l'interessato aspira all'invalidazione della altrui partecipazione alla gara, quanto all'invalidazione della gara in sé. La mancata prova di resistenza con riguardo alla portata invalidante dell'illegittimità dei criteri per la determinazione del coefficiente matematico per la valutazione delle offerte tecniche rende la censura generica, dovendo essere dimostrata l'asserita vaghezza dei criteri e l'arbitrarietà della loro applicazione, trattandosi di vizio che deve risultare in modo netto, investendo operazioni caratterizzate da discrezionalità tecnica. |