Dichiarazione in caso di incorporazione o fusione di società

Redazione Scientifica
24 Luglio 2017

A far data dalla sentenza n. 21 del 7 giugno 2012 dell'Adunanza plenaria...

A far data dalla sentenza n. 21 del 7 giugno 2012 dell'Adunanza plenaria, in caso di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito, di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 163 del 2006 applicabile ratione temporis, anche con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno o che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135).

Nonostante una recente contraria, ma isolata, pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, 30 giugno 2017, n. 3178), la consolidata giurisprudenza amministrativa afferma che la previsione dell'art. 38, comma 1, lett. c), al riguardo, è rigorosa e tassativa, sicché «non appare in alcun modo equiparabile la posizione del socio unico persona fisica a quella del legale rappresentante di socio unico persona giuridica» (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2014, n. 4372).

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