Doppia riparametrazione: necessaria solo se espressamente prevista nel bando di gara

24 Luglio 2017

Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la c.d. doppia riparametrazione consente di mantenere in concreto l'equilibrio tra i pesi ponderali del fattore prezzo e del fattore qualità. Tuttavia, poiché tale operazione non è prevista in alcuna norma dell'ordinamento, essa è necessaria soltanto ove costituisca il frutto di una precisa e dichiarata scelta della stazione appaltante.

Pur dando atto di un diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui nel metodo aggregativo compensatore è insita la doppia riparametrazione, al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra peso dell'offerta economica e quello dell'offerta tecnica (Cons. St., Sez. III, 16 marzo 2016 n. 1048), la sentenza afferma che la c.d. la doppia riparametrazione – ossia la riconduzione al punteggio massimo, non solo dei parziali ma anche del totale del punteggio attribuibile all'offerta tecnica – non è imposta da alcuna disposizione di legge e deve pertanto ritenersi necessaria soltanto se espressamente prevista nel bando di gara.

La pronuncia in commento rileva che, indubbiamente, ove l'intento della stazione appaltante sia non solo quello di disciplinare l'attribuzione dei punteggi ai singoli aspetti tecnici dell'offerta secondo un metodo predefinito ed entro un range massimo, ma anche quello di mantenere in concreto l'equilibrio tra i pesi ponderali del fattore prezzo e del fattore qualità, la seconda parametrazione del fattore qualità è adempimento fisiologico e necessario. Secondo il Collegio, tuttavia, il rispetto in concreto dell'equilibrio ponderale tra il valore massimo del fattore prezzo e il valore massimo del totale del fattore qualità, in assenza di norme espresse dell'ordinamento generale, deve essere il frutto di una precisa e dichiarata scelta della stazione appaltante. Tale orientamento – si legge nella pronuncia – ha l'obiettivo di affermare il principio di certezza delle regole procedurali, con tendenziale limitazione del fenomeno della c.d. eterointegrazione della lex specialis alle sole espresse disposizioni di legge.

La necessità di una esplicita previsione del bando di gara per procedere alla doppia riparametrazione è stata sostenuta anche dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere 2 agosto 2016, n. 1767 reso sulle linee guida del codice dei contratti pubblici concernenti “Il RUP, l'offerta economicamente più vantaggiosa e i servizi di architettura e ingegneria”, e dalla delibera dell'ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 – Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti“Offerta economicamente più vantaggiosa”.

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