Recesso da concessione di servizi pubblici locali
21 Ottobre 2016
La delibera con cui un Comune, per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico o comunque per una diversa valutazione di adeguatezza dell'accordo suggerita dai risultati medio tempore conseguiti, decide di recedere dall'accordo avente ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a un consorzio fra Comuni e riappropriarsi di una funzione amministrativa a contenuto discrezionale (potestà di determinazione dei costi del servizio pubblico di asporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle modalità di riscossione delle relative tariffe) ha natura di atto autoritativo: trattasi di un vero e proprio provvedimento amministrativo, al cospetto del quale vi sono interessi legittimi, e non di un mero atto paritetico dinanzi al quale si scorgono diritti soggettivi; pertanto, va impugnato entro i termini decadenziali di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a. Non è dovuto l'indennizzo per il recesso dal momento che l'omesso richiamo dell'art. 11, comma 4, nell'art. 15 della l. n. 241 del 1990 (concernente gli accordi tra amministrazioni pubbliche, quale intercorso nella specie) rende la richiesta di indennizzo priva di una chiara base legislativa. |