Il TAR Veneto chiarisce il rapporto tra società pubbliche e giurisdizione amministrativa

Massimo Nunziata
24 Ottobre 2016

Ove il servizio oggetto di gara sia riferibile al settore speciale in cui opera la società, le procedure si svolgono secondo le regole dell'evidenza pubblica e sono soggette alla giurisdizione amministrativa.

La sentenza in rassegna si segnala per le considerazioni svolte in via preliminare, con riferimento alla sussistenza della giurisdizione amministrativa sulle controversie relative ad una gara bandita da una società pubblica.

Come rilevato dal TAR, seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011, ai fini dell'applicabilità del regime pubblicistico all'appalto in questione, va stabilito, sotto il profilo soggettivo, se la società per conto della quale è stata indetta la gara in questione possa considerarsi una impresa operante nel settore speciale del gas e dell'elettricità e, sotto il profilo oggettivo, se il servizio in questione di stampa e imbustamento delle bollette sia riferibile al predetto settore speciale di attività.

Per quanto riguarda il gas e l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 208 d.lgs. n. 163 del 2006, la disciplina degli appalti pubblici stabilita dalla parte III del Codice per i settori speciali, si applica solo a:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia elettrica;

b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia elettrica.

Nel caso di specie, il gruppo societario svolge l'attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas e, nell'ambito del gruppo, la società interessata si occupa solo della vendita dell'energia sul mercato, attività come da quest'ultima rilevato, di per sé estranea a quelle sopra elencate proprie del settore speciale in questione.

Tuttavia, tale attività di vendita di energia elettrica e gas non può essere apprezzata separatamente da quella svolta dal gruppo di produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, in ragione dello stretto rapporto di controllo che lega la società al gruppo medesimo.

Ne deriva che l'attività di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas svolta dalla società costituisce un segmento dell'attività svolta dal gruppo cui è sostanzialmente riferibile.

D'altro canto, ragionando in termini meramente formalistici si consentirebbe ai gestori di servizi di interesse economico generale una facile elusione della disciplina prevista per gli appalti pubblici nei settori speciali, proprio attraverso la creazione di società controllate cui affidare le varie attività strumentali a quella principale, liberando le procedura di gara relative a tali attività dall'assoggettamento alle regole previste a tutela della concorrenza dei potenziali contraenti.

Il TAR ha ritenuto sussistente anche l'elemento oggettivo, essendo evidente che il servizio di stampa e imbustamento dei documenti da inviare ai clienti, oggetto di gara, costituisca componente indefettibile dell'attività di vendita dell'energia elettrica e del gas, a sua volta strumentale all'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta dal gruppo.

Ne consegue, sulla base dei suddetti parametri soggettivo ed oggettivo, che l'affidamento in questione, in quanto soggetto alle regole di evidenza pubblica dettate dal d.lgs. n. 163 del 2006 per i settori speciali, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a., ricade nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle procedure di affidamento di contratti relativi a lavori, servizi, e forniture.