Redazione Scientifica
24 Novembre 2016

Nel caso in cui il bando di gara richieda di aver realizzato nel triennio di riferimento un fatturato annuo per ciascun anno per servizi identici...

Nel caso in cui il bando di gara richieda di aver realizzato nel triennio di riferimento un fatturato annuo per ciascun anno per servizi identici, la prova del possesso del requisito non deve essere riferita al fatturato dichiarato realizzato negli ultimi tre esercizi bensì quello relativo a ciascun anno.

Se la lex specialis richiede che la dimostrazione della capacità finanziaria debba essere data attraverso sia le referenze bancarie sia il fatturato, la prova di tale requisito non può essere resa in maniera alternativa attraverso le sole referenze bancarie richieste ed escludendo, invece, il fatturato.

Né, in proposito, è applicabile il disposto di cui all'art. 41, comma 3, c.c.p. che in merito alla dimostrazione della capacità economico-finanziaria statuisce che essa può essere fornita mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, il che è possibile soltanto laddove detto «concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste».

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