Impugnazione di informativa prefettizia interdittiva contestualmente alla esclusione

Diego Campugiani
24 Novembre 2016

Nel caso di contestuale impugnazione di un'informativa prefettizia interdittiva con il provvedimento di esclusione, il giudice territorialmente competente è il Tar nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l'informativa.

Il TAR, facendo espresso riferimento alla sentenza dell'Ad. plen. n. 29 del 2014, ha ribadito il principio in base al quale nel caso di contestuale impugnazione di una informativa prefettizia interdittiva – che per l'art. 91, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha effetti inscindibili sull'intero territorio nazionale ed è immediatamente impugnabile – e dei conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, il giudice territorialmente competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l'informativa. In tal caso, infatti, a rilevare è l'interesse del ricorrente all'annullamento della informativa sicché – ritenendo applicabile, ex art. 39 c.p.a., l'art. 31 c.p.c. che disciplina i rapporti di connessione tra causa principale e causa accessoria – il TAR ha ribadito la competenza del giudice competente a conoscere della prima, facendo prevalere il criterio della competenza territoriale per il giudizio principale su quello della competenza funzionale previsto dall'art. 119 c.p.a. per il giudizio (accessorio) riguardante l'impugnazione degli atti della gara. La causa principale (avente ad oggetto l'impugnativa prefettizia), infatti, attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante), senza che a ciò siano di ostacolo le norme sulla competenza funzionale.

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