Criteri per il risarcimento del danno dovuto dalla S.A. al soggetto subentrante nel contratto

Guglielmo Aldo Giuffrè
25 Gennaio 2017

La sentenza fornisce un utile vademecum dei criteri che deve necessariamente applicare la stazione appaltante per provvedere a risarcire – a seguito della declaratoria di inefficacia del contatto in essere – il soggetto subentrante nel contratto del danno da questi subito per non aver potuto eseguire il segmento di contratto medio tempore già eseguito dal precedente, illegittimo, affidatario.

Il massimo consesso siciliano ha affermato che l'art. 124 c.p.a. – che prevede inderogabilmente che «se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subìto e provato» – deve essere interpretato nel senso che, qualora la pronuncia di inefficacia del contratto sopraggiunga dopo l'inizio della sua esecuzione ad opera del precedente, illegittimo, aggiudicatario, deve essere necessariamente disposto in favore del legittimo aggiudicatario subentrante il risarcimento del danno riferibile al periodo nel quale lo stesso sia rimasto temporaneamente escluso dalla possibilità di fornire la prestazione.

Il Collegio ha quindi ordinato – in osservanza del metodo introdotto dall'art. 34 c.p.a. – alla stazione appaltante di formulare al nuovo affidatario, entro novanta giorni dalla ricevuta comunicazione della sentenza, un'offerta risarcitoria, basata sugli elementi emergenti dalla sua stessa offerta, posto che nella stessa sono esposti i costi dai quali sono desumibili, seppur approssimativamente, i ricavi netti che lo stesso prevedeva di trarre dall'aggiudicazione e dalla conseguente esecuzione dell'appalto. Tale risarcimento dovrà quindi essere corrisposto all'aggiudicatario subentrante quale ristoro per il lucro cessante relativo al segmento di appalto in ordine al quale la dichiarazione di inefficacia del contratto non può produrre – ratione temporis – alcun effetto realmente e concretamente satisfattivo, così da risarcirlo, almeno “per equivalente”, per il danno subìto a cagione della “sottrazione” del “segmento” di appalto che gli competeva svolgere – in quanto, se così non fosse, la sentenza di accoglimento resterebbe, almeno in parte, “inutiliter data” – tenendo conto, ovviamente, anche della rivalutazione monetaria (da calcolare a far data dalla stipula del contratto successivamente dichiarato inefficace) e degli interessi maturati e maturandi (secondo i criteri evidenziati, da ultimo, dallo stesso Cons. Giust. Amm. Sicilia, 5 maggio 2016, n. 131 e Id., 8 febbraio 2016, n. 39).

La Sezione ha invece escluso la risarcibilità di qualsiasi “danno curricolare” e “danno emergente”, entrambi incompatibili con il subentro del soggetto risarcito nel contatto sia pur parzialmente già eseguito da altri.

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